Sconto per chi compra immobili all'asta e rivende

Sconto acquisto immobili all'asta

Per chi acquista un immobile all'asta giudiziaria è prevista l'abolizione dell'imposta di registro che, normalmente, è fissata nella misura del 9%. Al suo posto si deve pagare un'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Per esempio, su un immobile pagato all'asta 500 mila euro, non si dovrà corrispondere all'erario 45 mila euro, ma solo 200 euro. Il risparmio di imposta è netto ed evidente.

L'unica condizione per usufruire della riduzione dell'imposta di registro è la seguente: il contribuente deve dichiarare, all'atto dell'acquisto, che intende rivendere l'immobile entro due anni. Se non lo si fa, l'erario potrà recuperare l'imposta inizialmente non pagata; inoltre scatterà una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.

Può godere dell'agevolazione chi acquista un bene all'asta giudiziaria entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Tuttavia, se il bonus dovesse sortire gli effetti sperati (quello di incentivare la vendita degli immobili soggetti a pignoramento e, nello stesso tempo, riavviare il mercato immobiliare) potrebbe essere rinnovato per gli anni a seguire.

Di seguito il testo di legge.

Art. 16. Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'artico­ lo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.

5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto­legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

[1] D.l. n. 18/2016 del 14.02.2016, art. 16, in Gazz. Uff. del 15.02.2016.